Conclusa la fase delle trattative, in quali modi può darsi luogo alla formazione del rapporto contrattuale definitivo?
La definitiva relazione contrattuale fra acquirente e fornitore/venditore può essere instaurata mediante il ricorso ad una procedura c.d. semplificata. Essa si articola nel mero scambio dei c.d. ordine di acquisto e conferma d’ordine. Ciò sul presupposto della redazione delle condizioni generali di vendita da una parte e di acquisto dall’altra parte. In alternativa ed a fronte di rapporti commerciali maggiormente articolati e complessi, si ricorre alla negoziazione e redazione di un unico ed analitico contratto riconducibile frequentemente nella prassi alla compravendita ed alla somministrazione.
Cosa deve necessariamente prevedere un ordine di acquisto in conformità a quanto accade nella buona prassi?
L’ordine di acquisto da parte del compratore contiene soltanto gli elementi essenziali del contratto e specificamente:
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- la tipologia del prodotto oggetto dell’ordine;
- le specifiche tecniche del contratto. Queste sono spesso identificate “per relationem”, facendo riferimento ad un separato documento tecnico;
- il prezzo unitario;
- le tempistiche di pagamento;
- i volumi ordinati;
- le tempistiche di consegna.
Quale possibile reazione da parte del fornitore/venditore a fronte della proposta/ordine di acquisto?
Il fornitore/venditore può accettare espressamente mediante conferma dell’ordine medesimo oppure tacitamente, come spesso accade nei “Long term supply agreement”, procedendo all’esecuzione dell’ordine stesso.