SEGUICI SU: Versione inglese AE version

In che modo è possibile per le parti formalizzare l’impegno reciproco alla riservatezza nelle trattative?
Le parti ricorrono all’accordo di riservatezza:
confidentiality agreement”/ “secrecy agreement”/ “non disclosure agreement”. Esse si impegnano a non divulgare:

  • le informazioni relative al contratto e alle trattative;
  • le informazioni ricevute dall’altra parte (si pensi all’ipotesi di due diligence).

 L’impegno ha, tendenzialmente, una durata stabilita (1-5 anni), anche nel caso in cui le trattative non dovessero avere esito negativo.

Quale tutela possibile rispetto al rischio di contestuale trattativa con concorrenti in ordine al medesimo oggetto del negoziato in corso?
Le parti del negoziato, mediante la stipula di un accordo di esclusiva – exclusivity agreement, si impegnano a non condurre trattative parallele con altri soggetti, aventi lo stesso oggetto, tali da incidere significativamente sul negoziato. Sono aspetti rilevanti da presidiare nell’ambito della redazione dell’accordo:

  • i limiti di tempo;
  • l’eventuale possibilità dell’“early termination”;
  • impegni specifici (“non sollecitation” v.“reporting”).

Ricorre la possibilità di prevenire convenzionalmente il rischio di azioni o decisioni da parte di una o entrambe le parti tali pregiudicare gli sviluppi del negoziato?
Rileva a tale proposito l’opportunità per le parti di redigere un c.d. “stand still agreement”. Si tratta dell’accordo con il quale una o entrambe le parti del negoziato si obbligano a non porre in essere azioni che possono influire sul negoziato modificandone l’oggetto o il contesto in cui il negoziato viene condotto. Può farsi riferimento esemplificativamente a:

  • la scelta di apportare modifiche alla struttura organizzativa della società oggetto di un’operazione di acquisizione (partecipazioni, business, altre modiche organizzative e dunque che portano modifiche statutarie);
  • modifiche progettuali ad un’opera di cui si sta negoziando l’appalto;
  • concessione di diritti di utilizzo o sviluppo di IP di cui si sta negoziando la licenza.

Informativa sulla Privacy – Art. 13 Regolamento UE 2016/679

Il Titolare del trattamento dei dati è Touché Consulting. I dati raccolti per la gestione delle richieste sono trattati solo ed esclusivamente per la vendita dell’articolo/prodotto, per rispondere alle comunicazioni, alla richieste di informazioni su servizi e prodotti o per altre particolari motivazioni, laddove specificate direttamente da te. Potremo contattarti attraverso modalità tradizionali (posta cartacea, chiamate telefoniche con operatore) o automatizzate (e-mail, sms). Il mancato conferimento dei dati, non ci consentirà di dare seguito alla tua richiesta. Ti informiamo che, per le sole finalità sopra richiamate, i tuoi dati: 1) saranno trattati dalle unità interne debitamente autorizzate; 2) potranno essere comunicati a soggetti esterni quali i nostri partner o i soggetti erogatori di servizi attinenti i citati prodotti e servizi. Potrai richiedere l’elenco completo dei destinatari, rivolgendoti all’indirizzo email: info@toucheconsulting.it Laddove alcuni dati fossero comunicati a destinatari siti fuori dall’UE/Spazio Economico EU, Touché Consulting assicura che i trasferimenti verranno effettuati tramite adeguate garanzie, quali decisioni di adeguatezza/Standard Contractual Clauses approvate dalla Commissione Europea. Per informazioni relative al periodo di conservazione dei dati, ai diritti degli interessati (quali il diritto alla visualizzazione, modifica/rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, alla portabilità dei propri dati personali, nonché il diritto a proporre reclamo dinanzi all’Autorità di controllo) e per conoscere nel dettaglio la privacy policy di Touché Consulting, ti invitiamo a visitare il nostro sito alla pagina https://www.toucheconsulting.it/privacy/. Il Responsabile per la protezione dei dati, è contattabile al seguente indirizzo: info@toucheconsulting.it

×