In che modo è possibile per le parti formalizzare l’impegno reciproco alla riservatezza nelle trattative?
Le parti ricorrono all’accordo di riservatezza:
“confidentiality agreement”/ “secrecy agreement”/ “non disclosure agreement”. Esse si impegnano a non divulgare:
- le informazioni relative al contratto e alle trattative;
- le informazioni ricevute dall’altra parte (si pensi all’ipotesi di due diligence).
L’impegno ha, tendenzialmente, una durata stabilita (1-5 anni), anche nel caso in cui le trattative non dovessero avere esito negativo.
Quale tutela possibile rispetto al rischio di contestuale trattativa con concorrenti in ordine al medesimo oggetto del negoziato in corso?
Le parti del negoziato, mediante la stipula di un accordo di esclusiva – exclusivity agreement, si impegnano a non condurre trattative parallele con altri soggetti, aventi lo stesso oggetto, tali da incidere significativamente sul negoziato. Sono aspetti rilevanti da presidiare nell’ambito della redazione dell’accordo:
- i limiti di tempo;
- l’eventuale possibilità dell’“early termination”;
- impegni specifici (“non sollecitation” v.“reporting”).
Ricorre la possibilità di prevenire convenzionalmente il rischio di azioni o decisioni da parte di una o entrambe le parti tali pregiudicare gli sviluppi del negoziato?
Rileva a tale proposito l’opportunità per le parti di redigere un c.d. “stand still agreement”. Si tratta dell’accordo con il quale una o entrambe le parti del negoziato si obbligano a non porre in essere azioni che possono influire sul negoziato modificandone l’oggetto o il contesto in cui il negoziato viene condotto. Può farsi riferimento esemplificativamente a:
- la scelta di apportare modifiche alla struttura organizzativa della società oggetto di un’operazione di acquisizione (partecipazioni, business, altre modiche organizzative e dunque che portano modifiche statutarie);
- modifiche progettuali ad un’opera di cui si sta negoziando l’appalto;
- concessione di diritti di utilizzo o sviluppo di IP di cui si sta negoziando la licenza.