Quando possiamo dire di essere in presenza di un contratto internazionale?
Deve trattarsi di un contratto posto in essere tra parti appartenenti ad ordinamenti giuridici differenti, avendo essi la propria sede di affari in due Stati differenti.
Cosa deve intendersi per sede di affari?
La giurisprudenza ha chiarito che essa deve essere identificata in quella in cui il contraente svolge in maniera continuativa ed organizzata, nonché con una sufficiente autonomia contrattuale, un’attività imprenditoriale.
La sede degli affari non coincide necessariamente con la sede legale dell’impresa contraente. Tale linea interpretativa corrisponde, peraltro, al criterio accolto dalla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili emanata l’11 Aprile 1980 e ratificata dallo Stato italiano con la Legge 11 dicembre 1985 n. 765.
Quale tecnica di redazione è adatta ad un contratto internazionale?
Ricorre la tecnica della c.d. autointegrazione secondo cui le clausole pattuite dalle parti nel contratto (c.d. autonomia privata) generano un regolamento del rapporto possibilmente autosufficiente e completo. La legge applicabile al contratto (c.d. eteronomia), scelta dalle parti, assolverà una funzione supplementare rispetto alla c.d. autonomia privata.